GLI SCENEGGIATORI ITALIANI PREMESSO…
…che la maggioranza dei contratti attualmente in essere non rispetta il ruolo essenziale dello scrittore e il suo diritto ad un pagamento puntuale e soddisfacente sia per la prestazione d’opera che per la cessione diritti;
…che da più di quindici anni ritengono essenziale un contratto nazionale per la commissione di soggetti e sceneggiature per cinema e Tv;
…che da più di cinque propongono,senza essere ascoltate, alle associazioni dei Produttori di sedersi attorno a un tavolo per l’elaborazione di un contratto nazionale;
…che dall’inizio della crisi stanno spesso sopportando al posto delle produzioni il rischio d’impresa, anticipando soggetti, subendo riduzioni di compensi e ritardi scandalosi nei pagamenti;
…che soggetto e sceneggiatura sono il primo passo di ogni progetto produttivo e che senza il lavoro degli sceneggiatori il sistema audiovisivo si ferma;
FORMULANO I SEGUENTI CINQUE PRINCIPI FONDAMENTALI PER I CONTRATTI DI CESSIONE DIRITTI DI OPERE ORIGINALI (contratti per SOGGETTO e/o TRATTAMENTO e/o SCENEGGIATURA) PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI DELL’AUDIOVISIVO (cinema e tv)
Primo principio
Ciascuno dei diritti che la LDA (Legge sul diritto d’autore) riconosce allo scrittore di un’opera originale può considerarsi ceduto soltanto quando sia stata saldata la totalità del compenso pattuito (compresa la quota per la eventuale relativa prestazione d’opera).
Ne deriva che il mancato pagamento o il pagamento parziale da parte del Produttore, di anche uno solo dei corrispettivi di cui al contratto, entro e non oltre i termini in esso stabiliti, darà diritto allo scrittore di considerare automaticamente risolto il contratto, senza necessità di ottenere alcuna pronuncia giudiziale in tal senso, dovendosi intendere questa clausola, da inserire nei contratti, come clausola risolutiva espressa. In tal caso, lo sceneggiatore avrà facoltà di agire per il ristoro dei danni subiti.
Secondo principio
Lo sceneggiatore NON cederà i diritti relativi alla serializzazione di un’opera originale (vedi sequel, prequel, spin off, remake, o ulteriore serializzazione, cioè seconda o successiva serie), se non a fronte di un accordo che preveda – in caso di ciascuna successiva serializzazione – il pagamento di una percentuale sui diritti pari al 10% della quota corrisposta per i diritti del soggetto originale, che, in caso di partecipazione alla scrittura del nuovo progetto, verranno considerati parte del relativo compenso.
Terzo principio
In caso di vendita all’estero, in paesi non coinvolti da eventuali co-produzioni nel progetto originario, lo scrittore/gli scrittori del soggetto (e gli scrittori delle sceneggiature, se anche queste fanno parte della vendita), hanno diritto a percepire e a dividere fra loro sulla base di una partizione precedentemente concordata, un corrispettivo globale in denaro non inferiore al 10% della cifra ottenuta dalla vendita o licenza dei detti diritti, anche relativamente ad eventuali premi di opzione.
Quarto principio
La LDA riconosce all’autore diritti inalienabili quali il diritto all’integrità morale e materiale dell’opera, da cui derivano comportamenti obbligati da parte della produzione quali: – concordare con lo scrittore le eventuali modifiche al testo, durante il processo di scrittura; – aggiornare lo scrittore sulla necessità di altre eventuali modifiche, durante il processo di realizzazione; – mettere lo scrittore in condizione di visionare il prodotto finito, prima della distribuzione nelle sale e/o della messa in onda.
Quinto principio
Lo scrittore non sottoscriverà contratti per la televisione in cui siano previste deroghe all’Art. 50 della LDAche recita: Se il produttore non porta a compimento l’opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l’opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell’opera stessa.
Per prodotti destinati al cinema, e solo nel caso della stipula di un contratto (mai di un’opzione) potrà essere concessa una deroga fino a un massimo di 7 anni complessivi.
GLI SCENEGGIATORI ITALIANI FORMULANO inoltre i SEGUENTI CINQUE PRINCIPI FONDAMENTALI PER I CONTRATTI DESTINATI AI PRODOTTI TELEVISIVI IN CUI ALLA CESSIONE DIRITTI SI ACCOMPAGNI LA RICHIESTA DI PRESTAZIONE D’OPERA per la SCRITTURA DI SOGGETTO e/o TRATTAMENTO e/oSCENEGGIATURA
Sesto principio
L’impegno dello scrittore viene assolto con una progressiva serie di consegne di elaborati (soggetto e/o trattamento e/o sceneggiatura) dei quali viene prevista una prima stesura e la possibilità per la produzione di richiedere – entro tempi stabiliti – delle modifiche e di ottenere quindi due ulteriori revisioni.
- Le revisioni vanno considerate come rimaneggiamenti delle versioni precedenti e non riscritture sulla base di nuovi soggetti e/o trattamenti e/o sceneggiature.
- Resta sempre allo scrittore, eventualmente insoddisfatto della propria opera, la possibilità di sostituire una versione già consegnata.
Settimo principio
E’ esclusa la possibilità di inserire nei contratti la così detta “Clausola di approvazione”, comprese tutte le formule in cui appaia l’espressione “a insindacabile giudizio”. E’ consentito invece chiedere allo stesso scrittore ulteriori revisioni dietro pagamento di ulteriori compensi, con la possibilità che siano concordati preventivamente nel contratto.
Ottavo principio
Lo sceneggiatore inizia il proprio impegno solo a seguito di una rata firma che rappresenti almeno il 10% dell’importo totale e dovrà ottenere – alla consegna della prima stesura della sceneggiatura – almeno il 60% dell’importo totale del proprio compenso.
Nono principio
Le date di consegna degli elaborati e le date delle relative rate di pagamento verranno fissate in modo che a ciascuna consegna segua una rata di pagamento e che nessuna consegna possa avvenire prima che sia stata saldata la rata relativa alla consegna precedente.
Le date entro le quali la produzione può richiedere delle modifiche devono necessariamente rispettare i tempi di questo sinallagma (o nesso di reciprocità).
Se, a seguito della consegna di una prima stesura, la produzione non richiede modifiche nei tempi stabiliti, lo scrittore maturerà il diritto al pagamento della rata concordata per la successiva revisione.
Norma di comportamento/Decimo principio
In caso di ritardo nei pagamenti, lo scrittore, dandone comunicazione a mezzo raccomandata a/r o PEC, è tenuto a consegnare l’elaborato in questione, puntualmente redatto, non alla produzione, ma a una figura terza esplicitata nel contratto (associazione di categoria garante) che sia testimone della puntualità della consegna e trattenga l’elaborato fino a che il pagamento scaduto venga saldato.
GLI SCENEGGIATORI ITALIANI S’IMPEGNANO A DIFENDERE QUESTI PRINCIPI, INVITANO PRODUZIONI E NETWORK A CONDIVIDERNE FORMA E SOSTANZA, E DANNO MANDATO DI GARANTIRNE IL RISPETTO NEI LORO CONTRATTI ALLA WRITERS GUILD ITALIA ALLA QUALE CONTESTUALMENTE SI ISCRIVONO.