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Una clausola ponte per non bloccare i contratti

Le novità e le difficoltà del recepimento della direttiva Copyright

Dal novembre 2021, momento in cui è stata recepita anche in Italia la Direttiva Copyright dell’Unione Europea, la condizione lavorativa sta velocemente cambiando, sotto diversi aspetti.
Per rendere un po’ più intellegibile la situazione attuale, abbiamo intervistato il GARANTE di WGI, l’Avvocato Andrea Renato.

Avvocato Renato, cosa e come cambierà, per gli sceneggiatori?

Il Decreto Legislativo n. 177 dell’8 novembre 2021, di recepimento della Direttiva Copyright 790/2019, ha apportato varie modifiche alla Legge sul Diritto di Autore (LdA).

Per quanto riguarda gli sceneggiatori, rilevano in particolare le seguenti novità.

All’Articolo 46 della LdA è stata introdotta la previsione secondo cui gli sceneggiatori hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell’opera.

Tale compenso, per il quale in precedenza era previsto il patto contrario, è ora irrinunciabile mediante forme ed entità stabilite con accordi tra le categorie interessate.

Inoltre, all’Art. 107 della LdA è stata introdotta la previsione secondo cui gli sceneggiatori hanno il diritto di ricevere dai produttori, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al D. Lgs. 35/2017 (Siae, ecc.), una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento”.

E se, in alcuni contratti, ci viene imposto di sottoscrivere una clausola nella quale rinunciamo a questi benefici?

Sono nulle le pattuizioni contrarie e, ai fini del calcolo della remunerazione, ai sensi dell’Art. 110-quater della LdA il produttore, unitamente ai suoi aventi causa/licenziatari, hanno l’obbligo di fornire “con cadenza almeno semestrale, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, e la remunerazione dovuta”; in difetto è applicata una sanzione sino all’1 per cento del fatturato realizzato nell’esercizio precedente alla notifica della contestazione.

C’è una zona d’ombra, riguardante il capitolo della remunerazione. Tu che ne pensi?

La remunerazione ex Art. 107 LdA sta creando notevoli disagi nel mercato, in particolare nella negoziazione dei contratti tra il produttore e lo sceneggiatore in quanto, oltre a non essere chiara nel suo contenuto (ad esempio, per “ricavi” si intendono le entrate, non i guadagni che derivano dalla differenza tra ricavi/entrate e i costi), non prevede un analogo obbligo (di pagare una remunerazione proporzionata ai ricavi) nel rapporto tra i produttori e i suoi licenziatari (tra cui le piattaforme).

E come si può ovviare o risolvere la situazione?

E’ stato creato un gruppo di lavoro tra i legali delle associazioni degli sceneggiatori (WGI e 100 autori) e dei produttori (Apa, Anica) per concordare come gestire la suddetta remunerazione.

A seguito di incontri e negoziazioni, i legali incaricati hanno concordato la seguente c. d. clausola ponte che potrebbe essere inserita nei contratti tra produttori e sceneggiatori:

CLAUSOLA PONTE AUTORI

Con riferimento al disposto dell’art. 107 Legge 22/4/41 n. 633, così come novellato dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 177, e alla determinazione e modalità di percezione della remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti esclusivi concessi in licenza o trasferiti (“Remunerazione Proporzionata”), in considerazione delle complessità applicative derivanti dalla predetta novella, le Parti si danno atto e confermano quanto segue.

a) Per il Periodo Iniziale (come di seguito definito), l’Autore dichiara e conferma di non volere negoziare individualmente la Remunerazione Proporzionata e di voler conferire mandato agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15/3/2017 n. 35. Pertanto l’Autore si obbliga a comunicare per iscritto al Produttore il nominativo del citato organismo e/o entità (“Soggetto Mandatario”) entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto e ad attenersi a quanto verrà pattuito tramite il Soggetto Mandatario.

b) Qualora non venga raggiunto un accordo, anche nelle forme degli accordi collettivi, per il tramite del Soggetto Mandatario entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione del nominativo del Soggetto Mandatario (“Periodo Iniziale”), le Parti negozieranno direttamente e in buona fede le modalità di determinazione della Remunerazione Proporzionata. In caso di mancato accordo fra le Parti entro il termine di 30 giorni lavorativi dal termine del Periodo Iniziale (“Periodo Trattativa” e, unitamente al Periodo Iniziale, il “Periodo Ponte”) troverà applicazione quanto previsto alla lettera e) che segue. Resta inteso che, in caso di raggiungimento di un accordo con il Soggetto Mandatario durante il Periodo Ponte, quest’ultimo terminerà automaticamente, anche ai sensi  per gli effetti di cui alla lettera d) che segue.

c) Le Parti si danno reciprocamente atto che la Remunerazione Proporzionata ha natura di remunerazione futura da determinarsi come da normativa applicabile, ulteriore rispetto al corrispettivo certo e determinato di cui all’art. ____ del presente Contratto, pattuito a fronte delle prestazioni rese e dei diritti ceduti alle condizioni e termini di cui al presente Contratto, applicandosi conseguentemente quanto previsto alla successiva lettera e).

d) Durante il Periodo Ponte, fermo restando quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c), l’Autore dichiara e garantisce che nessuna azione e/o pretesa sarà avanzata dallo stesso Autore individualmente e/o per conto dell’Autore dal Soggetto Mandatario o da altri organismi rappresentativi in relazione alla Remunerazione Proporzionata.

e) Decorso il Periodo Ponte, in assenza di accordo, anche nelle forme degli accordi collettivi, per il tramite del Soggetto Mandatario, l’Autore potrà agire per la determinazione e il pagamento della Remunerazione Proporzionata nei confronti del Produttore, dichiarando e confermando l’Autore che il mancato raggiungimento di un accordo sulla Remunerazione Proporzionata o il mancato pagamento della stessa, non determina la risoluzione del Contratto e che sin da ora rinuncia ad ogni azione, anche per il tramite del Soggetto Mandatario o di altri organismi rappresentativi, volta alla risoluzione del presente Contratto e/o a prevenire o bloccare lo sfruttamento economico della produzione e/o di ogni altra opera derivata”.

E se l’organismo, per esempio la Siae, non porta a termine la negoziazione?

Nella sostanza è stato concordato un periodo di 6 mesi durante il quale lo sceneggiatore affida ad un organismo ex D. Lgs. 35/2017 (ad esempio Siae) la negoziazione con il produttore sulla remunerazione ex Art. 107 LdA; decorso tale periodo lo sceneggiatore negozia individualmente la remunerazione e, in caso negativo, è libero di rivolgersi al giudice per la sua quantificazione.

Lo scopo della clausola ponte è quello di evitare che la negoziazione del contratto produttore/sceneggiatore si “impantani” sulla remunerazione ex Art. 107 LdA; appunto rinviandola – ma senza rinunciarvi – ad un momento successivo alla stipula del contratto.

Ulteriore elemento di rilievo della clausola ponte è che, credo per la prima volta, le associazioni degli sceneggiatori e dei produttori hanno lavorato in piena sinergia e su un piano di parità.

Ritengo, o comunque auspico, che il metodo di lavoro adottato possa dunque rappresentare il nuovo modo di affrontare le nuove e molte sfide nel rapporto produttori/sceneggiatori.

Francesca Romana Massaro